Cos’è |
Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. |
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Normativa di riferimento |
Legge 89/2001 c.d. Legge Pinto, come modificata dalla Legge 134/2012 e dalla Legge n° 208/2015. |
Come si richiede e documenti necessari |
La domanda di riparazione può essere proposta in qualsiasi momento ed entro sei mesi dal il passaggio in giudicato della sentenza. |
Dove si richiede |
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice che ha emesso la Sentenza di I grado. Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office. |
Costi |
La procedura è esente da contributo unificato, è previsto invece il pagamento di € 27,00 per diritti di notifica. |