Il Consiglio Giudiziario è un organo elettivo della magistratura ordinaria, costituito presso ogni Corte d’Appello, con competenze tassativamente indicate dalla legge (D.Lgs. 27-1-2006 n. 25 come modificato dalla L. 111/2007). Svolge una importante attività istruttoria ed esprime Pareri su materie ed affari di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale ne sono membri di diritto. Gli altri componenti variano a seconda delle materie che tratta il Consiglio. Il Consiglio Giudiziario opera in diverse composizioni, ciascuna con proprie competenze attribuite dalla legge (v. COMPETENZE).
Della composizione c.d. ordinaria fanno parte, oltre che i due membri di diritto, venti altri componenti: sei magistrati, di cui quattro giudici e due pubblici ministeri; e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione. Del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria in composizione c.d. ristretta fanno parte, oltre che i due membri di diritto, solo i sei magistrati magistrati (quattro giudici e due pubblici ministeri).
Il Consiglio esercita alcune attribuzioni avvalendosi di proprie articolazioni, le quali operano in maniera autonoma rispetto alle ordinarie attività del consiglio stesso, cui fanno comunque capo (per le competenze e la composizione, si vedano le apposite sezioni):
Il Segretario, coadiuvato dal personale amministrativo addetto alla Segreteria, si occupa di tutta l’attività preparatoria delle sedute del Consiglio e della Sezione Autonoma per i giudici di pace (la catalogazione delle pratiche in entrata, l’eventuale attività istruttoria, la formulazione e la divulgazione per via telematica nell’ambito del Distretto degli ordini del giorno, la convocazione dei consiglieri, la verbalizzazione delle sedute). Cura, poi, anche la fase di esecuzione delle delibere del Consiglio e della Sezione Autonoma mediante comunicazione dei pareri al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Capi degli uffici e ai magistrati interessati dalle delibere adottate (es. Pareri di professionalità, su tabelle, su incarichi extragiudiziari etc.).
Il Consiglio Giudiziario opera in composizione c.d. ordinaria o c.d. ristretta.
Del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria in composizione c.d. ordinaria fanno parte, oltre che i due membri di diritto, tredici altri componenti: sei magistrati, di cui quattro giudici e due pubblici ministeri; e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione.
In questa composizione, il Consiglio formula pareri sulle Tabelle degli uffici giudicanti e sulle Tabelle infradistrettuali, esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto segnalando al Ministro della Giustizia l'esistenza di eventuali disfunzioni nell'andamento di un ufficio, formula pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.
Del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria in composizione c.d. ristretta fanno parte, oltre che i due membri di diritto, solo i quattordici magistrati (dieci giudici e quattro pubblici ministeri). In questa composizione, il Consiglio formula pareri per il conferimento delle funzioni direttive (Presidente di Tribunale o di Corte d’Appello; Procuratore della Repubblica o Procuratore generale) e semidirettive (presidente di Sezione di Tribunale o di Corte d’Appello; procuratore aggiunto o avvocato generale); per la valutazione di professionalità dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del CSM o a richiesta dello stesso Consiglio; per l’autorizzazione allo svolgimento da parte dei magistrati di incarichi extragiudiziari; sulla eventuale sussistenza di incompatibilità (artt. 18 e 19 o.g.); per la nomina, la conferma, la proposta di revoca e decadenza dall’incarico dei magistrati onorari del Distretto (i giudici onorari di Tribunale, i viceprocuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie); per i Giudici di Pace è competente la Sezione Autonoma).
Composizione |
Comitato Pari Opportunità |
Segreteria Consiglio Giudiziario |
Documenti del Consiglio Giudiziario |
Area Riservata |