Cos’è | Il Presidente della Corte di Appello, in occasione delle consultazioni elettorali(politiche, amministrative e referendarie), procede alla nomina dei Presidenti presso ciascuno dei Seggi elettorali, tra coloro che sono già inseriti nell’apposito Albo, tenuto da ciascun Comune. |
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Normativa di riferimento | Legge n° 53 del 21/03/1990 |
Come si richiede e documenti necessari | In occasione di ogni consultazione elettorale, i cittadini regolarmente iscritti all’Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, possono presentare (nei termini di volta in volta resi noti dal competente ufficio) un’istanza tendente a manifestare la disponibilità ad essere nominati. La nomina, in relazione alla quale si tiene conto della comprovata capacità e competenza per avere svolto in precedenti consultazioni, nel rispetto della normativa vigente, incarichi di scrutatore o segretario di seggio, avviene almeno trenta giorni prima della data delle elezioni con decreto del Presidente della Corte di Appello, notificato tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio e l'eventuale rinuncia all'incarico, per gravi motivi (malattia, particolari esigenze lavorative, situazioni di incompatibilità previste dalla legge), dovrà essere indirizzata al Presidente delle Corte di Appello e debitamente documentata. All’eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte di Appello con altro decreto di nomina. Il Presidente della Corte di Appello può disporre la cancellazione dall’Albo in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio. |
Dove si richiede | Segreteria Ufficio elettorale della Corte di Appello. Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office. |
Costi | ESENTE |